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L’e-mail
diventa “posta elettronica certificata”
La posta
elettronica può diventare posta certificata dal valore legale, come
una normale raccomandata con avviso di ricevimento. Il Consiglio dei
Ministri - su proposta di Lucio Stanca, ministro per l'Innovazione e
le Tecnologie, e di Luigi Mazzella, ministro per la Funzione Pubblica
– ha, infatti, approvato uno schema di Dpr che disciplina l'utilizzo
della posta elettronica certificata non solo nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione, ma anche tra cittadini. Un utente
interessato al servizio deve sottoscrivere un abbonamento presso un
gestore di posta elettronica, iscritto in un apposito elenco ufficiale
istituito presso il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica
Amministrazione (CNIPA), al quale sono assegnati compiti di vigilanza
e controllo sull’attività degli iscritti.
La posta elettronica certificata attesta che un documento - o anche
solo un messaggio - è stato effettivamente spedito e quando, ma non
garantisce una prova legale sull’identità del mittente. Chi vuole
avvalersi di questo livello di sicurezza, deve acquistare il kit e
l'abbonamento per la gestione della firma digitale, assicurandosi che
anche i propri interlocutori facciano altrettanto.
Evidenti sono i vantaggi, non solo in termini di velocità e di
efficienza, ma anche di risparmi. Ad esempio, ha sottolineato il
ministro Stanca: “Ogni lettera che la Pubblica Amministrazione invia
con i sistemi tradizionali comporta un costo stimato in almeno 20 €,
contro i circa 2 € di una e-mail. Il Ministero degli Esteri con il
passaggio dai tradizionali telegrammi (e la loro conservazione su
carta) all’e-mail ha diminuito di oltre 17 tonnellate la carta”.
Il decreto mette in rilievo due momenti fondamentali della
trasmissione dei documenti informatici: l’invio e la ricezione. Il
mittente ottiene dal proprio gestore di posta una ricevuta che
costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione e, quando il
messaggio giunge al destinatario, il suo gestore di posta invia al
mittente la ricevuta di avvenuta o mancata consegna, con l’indicazione
della data e dell’ora, a prescindere dall’apertura. Il Dpr
stabilisce anche una valida soluzione per l’eventuale smarrimento
delle ricevute; infatti, un apposito registro informatico - custodito
dai gestori - ha il compito di conservarne le tracce informatiche,
caratterizzate dallo stesso valore giuridico, per un periodo di 30
mesi.
1
aprile 2004
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